2 Settembre 2010
Al fine di prevenire infiltrazioni criminali, la legge prevede (articolo 3) l`obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari a decorrere dal 7 settembre p.v.. Appaltatori, subappaltatori e subcontraenti appartenenti alla filiera delle imprese (nonchè i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici) dovranno impiegare unicamente conti correnti (bancari o postali) dedicati e i relativi movimenti potranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale