Con il D.Lgs. N. 54 dell'11/04/2011 l'Italia ha recepito nel proprio ordinamento la nuova Direttiva Europea sulla SIcurezza dei Giocattoli (2009/48/CE) che è entrata in vigore il 20 luglio 2011 sotituendo la precedente Direttiva 88/678/CEE.
La Direttiva, che prevede la marcatura CE obbligatoria, si applica "ai prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, ad essere uti

lizzati per fin di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni". Questa definizione di "giocattoli" è quindi decisamente estensiva, e comprende oltre ai giocattoli propriamente detti anche articoli che, pur destinati primariamente ad altra funzione, possono essere utilizzati dai bambini come strumenti di gioco. Per fare alcuni esempi, sono da considerare "giocattoli" ai fini della Direttiva:
- portachiavi o simili dotati di pupazzetti, figure, pendagli, ecc. che favoriscano il gioco dei bambini
- contenitori provvisti di disegni, stampe, adesivi, forme, ecc. che "ammiccando" ai bambini suggeriscano l'uso come gioco (es. contenitori con figure di cartoni animati, pupazzi, ecc.)
Alcune tipologie di giocattolo, esplicitamente citate nell'Allegato 1 alla Direttiva, sono escluse dall'applicazione, come ad es. pattini a rotelle, attrezzature sportive, salvagenti e ausili per il nuoto, ecc..
Prima di immettere un giocattolo sul mercato il produttore deve:
- effettuare una attenta analisi dei rischi di tipo meccanico, fisico (es. infiammabilità), chimico-tossicologico, igienico, ecc. che tenga conto dell'uso previsto ma anche dell'uso ragionevolmente prevenibile considerando - anche in funzione dell'età dei bambini a cui è destinato - il comportamento abituale dei bambini.ì e l'abilità loro e di chi effettua la sorveglianza; la Direttiva prevede, all'Allegato 2, i Requisiti essenziali di sicurezza che i giocattoli devono soddisfare per un uso sicuro;
- redigere un fascicolo tecnico in cui dà evidenza dell'analisi condotta e della valutazione dei rischi a fronte dell'Allegato 2. Se il fabbricante applica interamente, pere quanto pertinente, le norme armonizzate (la serie EN 71), può condurre autonomamente l'analisi dei rischi e la predisposizione del fascicolo tecnico, affidando eventualmente le prove richieste ad un laboratorio competente esterno se non lo ha all'interno dell'azienda; se invece non ha applicato le norme armonizzate, o le ha applicate in parte, oppure le norme pongono delle limitazioni, allora il fabbricante deve richiedere un "Esame CE del tipo" ad un Organismo Notificato (Notified Body, in breve NoBo) per la Direttiva Giocattoli; spetta allora al NoBo esprimere la valutazione del rischio ed approvare formalmente il Fascicolo Tecnico e il Prodotto prima dell'immissione sul mercato
- adottare un piano di controllo interno della produzione che dimostri il mantenimento della conformità non solo per il campione approvato ma anche per tutti gli altri esemplari prodotti;
- aggiungere al prodotto eventuali istruzioni per l'uso qualora la mancanza di istruzioni possa indurre situazioni di rischio nell'uso del giocattolo
- compilare una Dichiarazione di Conformità con la quale egli dichiara che il prodotto è conforme alla Direttiva Giocattoli e ad altre Direttive o Regolamenti eventualmente applicabili (es. Direttiva Ftalati, Regolamento REACH), assumendosene cosìmla piena responsabilità
- apporre sul prodotto o sulla sua confezione la marcatura CE, secondo le indicazioni della Direttiva (es. altezza minima 5 mm)

Fino al 20 luglio 2013 è richiesta la valutazione del rischio fisico-meccanico e di infiammabilità; dal 20 luglio 2013 sarà necessaria anche la valutazione del rischio chimico ed ecotossicologico, da valutare secondo nuovi metodi che sono tuttora in fase si sviluppo. Per questo fino a tale data la valutazione del rischio chimico pò essere condotta secondo la normativa precedente all'entrata in vigore di questa direttiva (es. EN 71-9).
L'immissione sul mercato di prodotti non conformi è penalmente rilevante come frode in commercio.
Il Laboratorio CEQ è in grado di fornire supporto tecnico e consulenziale per l'applicazione della DIrettiva, l'esecuzione di prove e analisi per la dimostrazione della conformità, la redazione del Fascicolo Tecnico e, qualora si rendesse necessario, contattare un Organismo Notificato.
Per ogni chiarimento in merito si prega di contattare:
- l'Ing. Giuseppe Gori, Resp. del Laboratorio: g.gori@ceq.it; cell.333-1919206
- l'Ing. Matteo Malpaganti, Segr. Sportello Europa, m.malpaganti@pistoiaindustria.it, tel. 0573-774591.
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